I rincari nei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale dovuti alla crisi ucraina e alla ripartenza dell’economia mondiale, dopo lo stallo dovuto alla pandemia, hanno indotto il Governo Italiano a mettere in campo, a più riprese, misure per mitigare gli effetti del “caro bollette” su famiglie ed imprese.

Aumento dei prezzi dell'energia 2022
In prima battuta il governo ha attuato interventi di tipo strutturale. In continuità con l’impostazione assunta nel 2021, la Legge di Bilancio 2022 aveva già stabilito che, per il primo trimestre 2022, per contrastare l’aumento dei prezzi nel settore elettrico, fossero parzialmente compensati gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (art 503) e aveva stanziato un copertura di 1.800 milioni di euro per consentire ad ARERA (Autorità di regolazione per energia) di annullare “le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW” (art. 504).

Sul fronte gas, la legge 234 del 30 dicembre 2022, aveva previsto l’abbattimento al 5% dell’aliquota IVA sulle fatture del primo trimestre 2022 relative al consumo di gas metano sia per uso civile che industriale (art. 506). Inoltre, per lo stesso periodo, ARERA provvedeva a ridurre “le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro (art.507).

Infine, la legge di bilancio confermava il sostegno dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute con il noto “bonus sociale”, agevolazione tariffaria relativa al costo dell’energia elettrica, e con la possibilità di rateizzare le fatture per il gas naturale in 10 mesi.

Successivamente sono intervenuti una serie di decreti che hanno confermato le misure in atto e introdotto provvedimenti più incisivi, volti a rilanciare la ripresa economica del paese sostenendo, oltre che il potere d’acquisto delle famiglie, la competitività delle imprese messa a durissima prova dall’aumento dei prezzi dell’energia:

AG-TS servizi energetici

In questa occasione, vogliamo concentrarci sui provvedimenti a favore delle cosiddette “imprese energivore” o a forte consumo di energia e, più in generale, a sostegno delle imprese che più stanno soffrendo per l’indiscriminato aumento della componente energetica. Non tutte le aziende possono infatti beneficiare nella stessa misura delle agevolazioni e, per comprendere l’esatta misura dei vantaggi per la singola impresa, occorre prendere in considerazione i consumi, il livello di spesa energetica nei periodi oggetto del provvedimento e l’incremento del prezzo medio effettivamente corrisposto dall’azienda per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vediamo allora:

  1. Cosa sono le imprese energivore?
  2. Quali altre tipologie d’impresa possono beneficiare delle misure per il contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi della componente energetica
  3. Quali requisiti devono essere soddisfatti per avere accesso ai contributi governativi
  4. In cosa consistono le agevolazioni a favore delle imprese più penalizzate da “caro bollette”
  5. Come può essere fruito il credito d’imposta?
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Cosa sono le imprese energivore?

La definizione esatta delle imprese a forte consumo di energia si trova nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, con il quale la normativa italiana viene armonizzata alle disposizioni della Comunità Europea in materia. Secondo questa definizione sono imprese energivore quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica di almeno 1GWh/anno e rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • operare in uno dei settori dell’allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/010;
  • esercitare in uno dei settori dell’allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Valore Aggiunto Lordo (VAL);
  • pur non facendo parte degli allegati precedenti, risultare tra gli elenchi Cassa Servizi Energetici e Ambientali delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.

Dunque, solo le imprese con consumo medio di energia elettrica di almeno 1GWh/anno possono ottenere i crediti d’imposta?

No, la platea cui si rivolgono le agevolazioni è in realtà più larga delle circa 3.000, tra grandi aziende e PMI, imprese energivore già censite in Italia e sono:

  • le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (e che non possono essere inquadrate come imprese energivore), così come deciso dal Decreto Energia (DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21);
  • le imprese a forte consumo di gas naturale: l’articolo 5 del Decreto bollette 2022 (D.L. 17/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° marzo ) prevede infatti un’agevolazione anche per quelle imprese che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541;
  • le aziende che, pur non ricadendo della precedente definizione di imprese a forte consumo di gas naturale, siano incorse in un forte incremento del prezzo in bolletta per l’acquisto di gas naturale (di seguito il dettaglio): è ancora il Decreto Energia ad allargare la platea dei destinatari per accrescere l’efficacia della misure di contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi.
Contributi per le imprese gasivore 2022

Quali criteri, per le diverse tipologie di imprese, determinano l’accesso e la misura del beneficio?

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese energivore “i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre 2022 per il quale è richiesto il beneficio (primo o secondo) ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”;
  • le imprese che non ricadono nei codici ATECO individuati dal decreto MISE del 21 dicembre 2017 ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh, possono fruire del credito d’imposta solo se dimostrano che il prezzo in bolletta dell’energia elettrica, “calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”;
  • le aziende a forte consumo di gas naturale, come sopra definite, che dimostrino di:
    • aver subito nel trimestre 2022 un incremento superiore al 30% del prezzo medio del gas, in confronto allo stesso periodo del 2019: prezzo calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME);
    • aver registrato, nel 1° trimestre del 2022, un consumo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume indicato nel Decreto MiTe n.531 (art. 3, comma 1 ), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Quest’ultime possono accedere al credito d’imposta “qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Quali sono dunque le forme di sostegno alle aziende che lo stato ha messo in campo per fronteggiare il caro energia?

  • Alle imprese energivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel trimestre 2022 per il quale è richiesto il beneficio (primo o secondo). Il contributo si applica anche alla componente di energia eventualmente autoprodotta dall’azienda e da questa autoconsumata, ma solo per il secondo trimestre 2022. Relativamente all’energia prodotta e autoconsumata dall’azienda, l’incremento del costo per kWh “è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.” Il contributo per le imprese a forte consumo di energia era stato precedentemente fissato nella misura del 20% dal D.L. 4/2022 e confermato, con la stessa aliquota, dal D.L. 17/2021 che aveva però introdotto anche la copertura per l’energia prodotta dall’impresa ed autoconsumata;
  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un credito di imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022. Il contributo era stato inserito nella misura del 12% dal D.L. 21/2022.
  • Alle imprese “gasivore” spetta un credito d’imposta del 25% della spesa relativa al gas consumato nel 2° semestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo per le imprese a forte consumo di gas naturale era stato introdotto per la prima volta nella misura del 15% dal D.L. 17/2022 e rideterminato al 20% dal D.L. 21/2022 che ha anche reso possibile la cessione del credito ;
  • Per le aziende che non ricadono nell’elenco dei settori allegato al Decreto MiTe n.531 è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Anche questa misura è incrementata rispetto all’aliquota del 20% prevista dal D.L. 21/2022 che la aveva introdotta per la prima volta.
  • Inoltre il Decreto Energia del 21 marzo 2022, art. 8, ha introdotto per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, la possibilità di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Come possono essere fruite le agevolazioni?

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che incidano sugli stessi costi ma non deve comportare il superamento del costo sostenuto;
  • può essere ceduto sotto forma di credito d’imposta, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari (art. 9 D.L. 21/2022);
  • successivamente alla prima cessione, il credito d’imposta maturato non può essere ulteriormente trasferito se non ai soggetti identificati dal D.L. 21/2022, e per un massimo di altre due volte.

Scarica il riepilogo dei principali requisiti e dei contributi per le diverse tipologie di aziende.

 

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